L'Associazione
 

Benvenuti nel sito del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny.

Il Centro prende il nome dall’esule abate cluniacense Ponzio, fondatore del monastero della Santa Croce nel 1124.

Nato nel 1998 grazie all’iniziativa di studiosi e appassionati di storia medievale, che hanno in tal modo inteso non soltanto onorare il fondatore, ha rivolto la propria attenzione soprattutto a rivitalizzare un importante centro di spiritualità: dal 2001 il Centro è associazione ONLUS e propone, tra l’altro:
- l’organizzazione di mostre e conferenze sulla storia e l’arte locale;
- la promozione di tesi di laurea;
- la riorganizzazione e la valorizzazione dell’archivio monastico di Campese;
- la realizzazione di visite guidate;
- la pubblicazione degli atti delle lezioni.

 
Lo Statuto

Art. 1) Si costituisce l'associazione denominata “Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny” ad opera dei seguenti signori: Rosellina Alberton, Francesco Andreatta, Lino Canepari, Angelo Chemin, Dario Costa, Maria Rita Facchinello, Nicola Gianesin, Marco Ferrero, Flora Mancin.


OGGETTO SOCIALE
Art. 2) Scopo dell’Associazione è di operare nei diversi campi della cultura medievale attraverso attività pratiche, incontri di studio e di ricerca, formazione e aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, pubblicazioni e altre forme analoghe di comunicazione volte a valorizzare e approfondire le varie tematiche medievistiche e a stimolarne lo sviluppo e la diffusione; particolare rilievo è assegnato alla tradizione musicale medievale in tutte le sue forme e componenti. L’associazione intende inoltre offrire la possibilità di conoscenza dei questa cultura alle persone disagiate allo scopo di favorirne la loro integrazione sociale.
L'Associazione è interessata a stabilire rapporti di collaborazione con enti e organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, nonché con associazioni ed organismi nazionali ed esteri aventi analoghe finalità.
L'Associazione non esclude, anzi incentiva, interazioni con altre discipline artistiche e culturali al fine di ottenere una più vasta realizzazione dei fini statutari.
L'Associazione ha finalità esclusivamente artistiche, sociale, culturali ed associative; pertanto essa è apolitica, estranea a movimenti ideologici e non persegue fini di lucro. A questo riguardo non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione né successivamente al suo scioglimento.


ESERCIZIO SOCIALE
Art. 3) L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'incarico di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo relativo all'esercizio seguente. Il primo esercizio sociale terminerà al 31 dicembre 2002.


PATRIMONIO SOCIALE
Art. 4) Il patrimonio sociale è costituito da:
a) le quote sociali;
b) le entrate derivanti dalle attività volte dall'Associazione;
c) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
d) gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) le eventuali erogazioni, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti e sponsorizzazioni.


SOCI
Art. 5) Possono diventare Soci le persone, gli Enti ed Istituzioni che ne facciano apposita richiesta scritta; l'ammissione dell'aspirante Socio sarà poi soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo. La partecipazione alla vita associativa non presenta carattere di temporaneità, salvo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto. I Soci si impegnano a collaborare attivamente nei settori di ricerca e di attività dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno diritto di fruire delle iniziative promosse dall'Associazione e diritto di voto in Assemblea se in regola con il pagamento delle quote sociali. La quota sociale s’intende personale e non trasmissibile. L’ammontare della quota è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e non è rivalutabile nel corso dell’anno sociale.
Art. 6) La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decesso o altro grave impedimento;
c) per morosità;
d) per espulsione.
I Soci che entro il 30 giugno di ogni anno non abbiano presentate le dimissioni per iscritto, decadono dalla qualità di Socio per morosità.
Art. 7) I provvedimenti disciplinari che possono interessare i Soci sono:
a) la sospensione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo;
b) l'espulsione, che viene proposta dal Consiglio Direttivo e sancita dall'Assemblea.
Tali disposizioni sono adottate in seguito a comportamenti non confacenti allo spirito dell'Associazione o che ne danneggino l'immagine e comunque per mancato rispetto o violazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni.
Tutte le eventuali controversie tra Soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, ad esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 9) L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali del circolo con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto. Liberamente essa delinea le attività sociali annuali, elegge il Consiglio Direttivo, conferisce gli incarichi sociali, nomina il comitato elettorale per il controllo delle votazioni ed approva il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo.
L'Assemblea elegge tra i Soci, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci (che può essere composto anche da persone estranee all'Associazione) e nomina, il Collegio dei Probiviri; inoltre approva aggiunte e modifiche apportate al presente statuto e ai regolamenti interni che vengono deliberate con maggioranza di due terzi dei Soci votanti.
In via ordinaria l'Assemblea è indetta dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno mediante convocazione scritta inviata a ciascun Socio o avviso scritto affisso presso la sede sociale; tali convocazioni devono contenere la data e il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno ed essere inviate agli interessati o affisse in sede almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
In via straordinaria l'Assemblea si riunisce per iniziativa personale del Presidente o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci, ovvero qualora lo richieda per iscritto almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
Le Assemblee si ritengono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente almeno metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora di tempo.
Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e le persone o gli Enti invitati dal Consiglio Direttivo; i Soci hanno diritto ad un voto ciascuno. Possono esercitare il voto solo i Soci che abbiano compiuto la maggiore età alla data dell’Assemblea.
L'Assemblea nomina in seno proprio un Presidente che coordina i lavori, constata il diritto di partecipazione dei Soci e controlla le operazioni di voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, nel caso di operazione di voto, due Scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 10) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea con maggioranza semplice, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale, pubblica e in giudizio dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee dei Soci e cura l'esecuzione degli atti deliberati dalle stesse e dal Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea annuale il rendiconto, la relazione culturale e organizzativa; è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto di essa; garantisce il rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni dei regolamenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di carattere definitivo, ovvero per dimissioni, il Vicepresidente convoca immediatamente l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo amministra, organizza, promuove e guida la vita dell'Associazione; esso è investito di poteri decisionali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque e non più di nove membri, tra i quali il Presidente dell’Associazione, eletti tra i Soci dall’Assemblea a votazione segreta. I consiglieri rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Risultano eletti i Soci che riportino il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la nomina avverrà per ballottaggio. Nel caso in cui vengano a mancare per dimissioni o per qualsiasi altra ragione uno o più Consiglieri subentrano nell’ordine i primi dei non eletti. Se il numero dei Consiglieri dimissionari è tale da ridurre a meno di cinque membri il Consiglio Direttivo anche dopo l’inserimento dei non eletti, il Presidente dell’Associazione convoca un’Assemblea Ordinaria dei Soci al fine di procedere all’elezione dei nuovi Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; distribuisce particolari compiti e mansioni tra i Consiglieri; designa eventuali collaboratori (possono essere anche esterni all'Associazione) per le varie attività sociali; predispone i bilanci e gestisce la vita economica e contabile dell'Associazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee; delibera circa l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci; redige i regolamenti interni; delinea l'impianto strutturale complessivo dell'Associazione con l'istituzione di specifici settori in cui si suddividono le attività societarie e ne nomina i relativi responsabili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno cinque volte l'anno; straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo lettera, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Ciascun Consigliere è tenuto a giustificare al Presidente la propria assenza alla seduta del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data prevista. La giustificazione, in forma scritta, deve essere inviata anche al Consiglio Direttivo (indirizzo della sede sociale). Dopo tre assenze consecutive non giustificate il Consigliere decade dalla sua carica. Le stesse modalità di giustificazione valgono per le eventuali assenze del Consigliere alle Assemblee dei Soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite se presente la maggioranza dei Consiglieri.
Di ogni seduta consiliare sarà redatto un verbale che resterà agli atti con la firma del Presidente e del Segretario.
Art. 12) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni (eccezione fatta per la rappresentanza legale) qualora questi sia impedito, assente o per qualunque altra causa. Il Vicepresidente può anche svolgere singole funzioni proprie dell'ufficio di Presidenza se a ciò delegato dal Presidente. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, sono gli stessi partecipanti alle riunioni a nominare un Presidente di seduta.
Art. 13) Il Segretario è responsabile delle funzioni di rappresentanza, esecutive e di normale amministrazione che richiede l'attività ordinaria e straordinaria di un ufficio di segreteria: egli risponde del proprio operato al Presidente e al Consiglio Direttivo dei quali esegue le disposizioni. Organizza e gestisce le relazioni interne ed esterne dell'Associazione; in particolare egli provvede all'invio: delle convocazioni, con l'Ordine del Giorno, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee se a ciò delegato dal Presidente; di tutte le comunicazioni o circolari interne all'Associazione in merito a deliberazioni del Consiglio Direttivo, proposte ed a quant’altro debba essere diffuso per conoscenza tra i vari organi sociali; di ogni sorta di materiale (comunicazioni, pubblicazioni, ecc.) dell'Associazione (e relativo all'attività da essa svolta) che debba essere distribuito sia all'interno che all'esterno di essa. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo se ad esse presente; in caso di sua assenza tale funzione sarà svolta da un Consigliere appositamente nominato dai presenti. Al Segretario spetta la gestione accurata dell'archivio Soci, che tiene aggiornato con le singole posizioni amministrative, e la conservazione scrupolosa di tutti i documenti ed atti dell’associazione in un apposito archivio. Collabora col Tesoriere per la funzionale gestione della vita amministrativa ed economica dell'Associazione e presenta annualmente all'Assemblea dei Soci una relazione sull'attività di sua pertinenza.
Art. 14) È di pertinenza del Tesoriere tutta l'attività relativa al settore amministrativo, finanziario e contabile dell'Associazione ed ha in custodia e tutela, sotto la propria diretta responsabilità, il patrimonio sociale. Tiene gli appositi libri contabili dei quali cura la compilazione e la conservazione; unitamente alla relazione amministrativa, presenta annualmente all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo elaborati in sede di Consiglio Direttivo. D'intesa con il Presidente e col Consiglio Direttivo stabilisce la programmazione economica dell'Associazione; gestisce in prima persona i movimenti economici ed ha la procura per qualsiasi operazione a ciò riferita. Del suo operato risponde al Consiglio Direttivo, che ha cura di informare periodicamente.
Art. 15) Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea Ordinaria in numero di tre membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I Sindaci eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione: esamina i bilanci preventivi e consuntivi prima della loro presentazione in Assemblea, controlla le scritture contabili, convoca l'Assemblea Ordinaria, ove a ciò non abbiano tempestivamente provveduto gli organi competenti e ha facoltà di convocare, per motivi urgenti e rilevanti, l'Assemblea Straordinaria. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno, può partecipare alle Assemblee ed ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio dei Sindaci presenta all'Assemblea Ordinaria la relazione di legittimità.
Art. 16) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre non Soci nominati dall'Assemblea, che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità procedurali in merito alle eventuali controversie sociali che potrebbero verificarsi. Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni, è rieleggibile.


SCIOGLIMENTO
Art. 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento tutti i beni patrimoniali verranno devoluti ad Associazioni od Enti aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa, ovvero ad Amministrazioni od Enti aventi finalità di assistenza o beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


FORMULA FINALE
Art. 18) Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle normative del vigente Codice Civile.