Art. 1) Si costituisce l'associazione
denominata “Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny”
ad opera dei seguenti signori: Rosellina Alberton, Francesco Andreatta,
Lino Canepari, Angelo Chemin, Dario Costa, Maria Rita Facchinello,
Nicola Gianesin, Marco Ferrero, Flora Mancin.
OGGETTO SOCIALE
Art. 2) Scopo dell’Associazione è di operare nei diversi
campi della cultura medievale attraverso attività pratiche,
incontri di studio e di ricerca, formazione e aggiornamento del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, pubblicazioni
e altre forme analoghe di comunicazione volte a valorizzare e approfondire
le varie tematiche medievistiche e a stimolarne lo sviluppo e la
diffusione; particolare rilievo è assegnato alla tradizione
musicale medievale in tutte le sue forme e componenti. L’associazione
intende inoltre offrire la possibilità di conoscenza dei
questa cultura alle persone disagiate allo scopo di favorirne la
loro integrazione sociale.
L'Associazione è interessata a stabilire rapporti di collaborazione
con enti e organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali,
nonché con associazioni ed organismi nazionali ed esteri
aventi analoghe finalità.
L'Associazione non esclude, anzi incentiva, interazioni con altre
discipline artistiche e culturali al fine di ottenere una più
vasta realizzazione dei fini statutari.
L'Associazione ha finalità esclusivamente artistiche, sociale,
culturali ed associative; pertanto essa è apolitica, estranea
a movimenti ideologici e non persegue fini di lucro. A questo riguardo
non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione né successivamente al suo
scioglimento.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 3) L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l'incarico di predisporre il bilancio
consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo relativo
all'esercizio seguente. Il primo esercizio sociale terminerà
al 31 dicembre 2002.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 4) Il patrimonio sociale è costituito da:
a) le quote sociali;
b) le entrate derivanti dalle attività volte dall'Associazione;
c) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
d) gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
e) le eventuali erogazioni, contributi pubblici e privati, donazioni,
lasciti e sponsorizzazioni.
SOCI
Art. 5) Possono diventare Soci le persone, gli Enti ed Istituzioni
che ne facciano apposita richiesta scritta; l'ammissione dell'aspirante
Socio sarà poi soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
La partecipazione alla vita associativa non presenta carattere di
temporaneità, salvo quanto previsto dall’art. 7 del
presente Statuto. I Soci si impegnano a collaborare attivamente
nei settori di ricerca e di attività dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno diritto di fruire delle iniziative promosse dall'Associazione
e diritto di voto in Assemblea se in regola con il pagamento delle
quote sociali. La quota sociale s’intende personale e non
trasmissibile. L’ammontare della quota è stabilito
annualmente dal Consiglio Direttivo e non è rivalutabile
nel corso dell’anno sociale.
Art. 6) La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decesso o altro grave impedimento;
c) per morosità;
d) per espulsione.
I Soci che entro il 30 giugno di ogni anno non abbiano presentate
le dimissioni per iscritto, decadono dalla qualità di Socio
per morosità.
Art. 7) I provvedimenti disciplinari che possono interessare i Soci
sono:
a) la sospensione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo;
b) l'espulsione, che viene proposta dal Consiglio Direttivo e sancita
dall'Assemblea.
Tali disposizioni sono adottate in seguito a comportamenti non confacenti
allo spirito dell'Associazione o che ne danneggino l'immagine e
comunque per mancato rispetto o violazione delle norme statutarie
e dei regolamenti interni.
Tutte le eventuali controversie tra Soci, o tra questi e l'Associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte, ad esclusione di qualsiasi
altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 9) L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno
dei locali del circolo con almeno 10 giorni di preavviso, o con
avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione
idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine
del giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del rendiconto. Liberamente essa delinea
le attività sociali annuali, elegge il Consiglio Direttivo,
conferisce gli incarichi sociali, nomina il comitato elettorale
per il controllo delle votazioni ed approva il rendiconto economico
consuntivo e quello preventivo.
L'Assemblea elegge tra i Soci, a scrutinio segreto, il Presidente
dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Sindaci (che può essere composto anche da persone estranee
all'Associazione) e nomina, il Collegio dei Probiviri; inoltre approva
aggiunte e modifiche apportate al presente statuto e ai regolamenti
interni che vengono deliberate con maggioranza di due terzi dei
Soci votanti.
In via ordinaria l'Assemblea è indetta dal Presidente dell'Associazione
almeno una volta l'anno mediante convocazione scritta inviata a
ciascun Socio o avviso scritto affisso presso la sede sociale; tali
convocazioni devono contenere la data e il luogo, l'ora della prima
e della seconda convocazione, l'ordine del giorno ed essere inviate
agli interessati o affisse in sede almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'adunanza.
In via straordinaria l'Assemblea si riunisce per iniziativa personale
del Presidente o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci,
ovvero qualora lo richieda per iscritto almeno un quinto dei Soci
aventi diritto al voto.
Le Assemblee si ritengono validamente costituite, in prima convocazione,
quando sia presente almeno metà dei Soci; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti; tra la prima e la seconda
convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora di tempo.
Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il
pagamento delle quote sociali e le persone o gli Enti invitati dal
Consiglio Direttivo; i Soci hanno diritto ad un voto ciascuno. Possono
esercitare il voto solo i Soci che abbiano compiuto la maggiore
età alla data dell’Assemblea.
L'Assemblea nomina in seno proprio un Presidente che coordina i
lavori, constata il diritto di partecipazione dei Soci e controlla
le operazioni di voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario
e, nel caso di operazione di voto, due Scrutatori. Delle riunioni
dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente,
dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 10) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea
con maggioranza semplice, dura in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale, pubblica e in giudizio
dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca
le Assemblee dei Soci e cura l'esecuzione degli atti deliberati
dalle stesse e dal Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea annuale
il rendiconto, la relazione culturale e organizzativa; è
responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione e risponde
dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto di essa; garantisce
il rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni dei regolamenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente. In caso di assenza
o impedimento di carattere definitivo, ovvero per dimissioni, il
Vicepresidente convoca immediatamente l'Assemblea per l'elezione
di un nuovo Presidente.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo amministra, organizza, promuove
e guida la vita dell'Associazione; esso è investito di poteri
decisionali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque e non
più di nove membri, tra i quali il Presidente dell’Associazione,
eletti tra i Soci dall’Assemblea a votazione segreta. I consiglieri
rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Risultano eletti
i Soci che riportino il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti la nomina avverrà per ballottaggio. Nel caso in cui
vengano a mancare per dimissioni o per qualsiasi altra ragione uno
o più Consiglieri subentrano nell’ordine i primi dei
non eletti. Se il numero dei Consiglieri dimissionari è tale
da ridurre a meno di cinque membri il Consiglio Direttivo anche
dopo l’inserimento dei non eletti, il Presidente dell’Associazione
convoca un’Assemblea Ordinaria dei Soci al fine di procedere
all’elezione dei nuovi Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente,
il Segretario e il Tesoriere; distribuisce particolari compiti e
mansioni tra i Consiglieri; designa eventuali collaboratori (possono
essere anche esterni all'Associazione) per le varie attività
sociali; predispone i bilanci e gestisce la vita economica e contabile
dell'Associazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
delibera circa l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico
dei Soci; redige i regolamenti interni; delinea l'impianto strutturale
complessivo dell'Associazione con l'istituzione di specifici settori
in cui si suddividono le attività societarie e ne nomina
i relativi responsabili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno cinque
volte l'anno; straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario
il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei
Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire
a mezzo lettera, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Ciascun
Consigliere è tenuto a giustificare al Presidente la propria
assenza alla seduta del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni
prima della data prevista. La giustificazione, in forma scritta,
deve essere inviata anche al Consiglio Direttivo (indirizzo della
sede sociale). Dopo tre assenze consecutive non giustificate il
Consigliere decade dalla sua carica. Le stesse modalità di
giustificazione valgono per le eventuali assenze del Consigliere
alle Assemblee dei Soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni
del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite se presente
la maggioranza dei Consiglieri.
Di ogni seduta consiliare sarà redatto un verbale che resterà
agli atti con la firma del Presidente e del Segretario.
Art. 12) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le
sue funzioni (eccezione fatta per la rappresentanza legale) qualora
questi sia impedito, assente o per qualunque altra causa. Il Vicepresidente
può anche svolgere singole funzioni proprie dell'ufficio
di Presidenza se a ciò delegato dal Presidente. Durante le
riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di assenza sia del Presidente
che del Vicepresidente, sono gli stessi partecipanti alle riunioni
a nominare un Presidente di seduta.
Art. 13) Il Segretario è responsabile delle funzioni di rappresentanza,
esecutive e di normale amministrazione che richiede l'attività
ordinaria e straordinaria di un ufficio di segreteria: egli risponde
del proprio operato al Presidente e al Consiglio Direttivo dei quali
esegue le disposizioni. Organizza e gestisce le relazioni interne
ed esterne dell'Associazione; in particolare egli provvede all'invio:
delle convocazioni, con l'Ordine del Giorno, delle riunioni del
Consiglio Direttivo e delle Assemblee se a ciò delegato dal
Presidente; di tutte le comunicazioni o circolari interne all'Associazione
in merito a deliberazioni del Consiglio Direttivo, proposte ed a
quant’altro debba essere diffuso per conoscenza tra i vari
organi sociali; di ogni sorta di materiale (comunicazioni, pubblicazioni,
ecc.) dell'Associazione (e relativo all'attività da essa
svolta) che debba essere distribuito sia all'interno che all'esterno
di essa. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle
riunioni del Consiglio Direttivo se ad esse presente; in caso di
sua assenza tale funzione sarà svolta da un Consigliere appositamente
nominato dai presenti. Al Segretario spetta la gestione accurata
dell'archivio Soci, che tiene aggiornato con le singole posizioni
amministrative, e la conservazione scrupolosa di tutti i documenti
ed atti dell’associazione in un apposito archivio. Collabora
col Tesoriere per la funzionale gestione della vita amministrativa
ed economica dell'Associazione e presenta annualmente all'Assemblea
dei Soci una relazione sull'attività di sua pertinenza.
Art. 14) È di pertinenza del Tesoriere tutta l'attività
relativa al settore amministrativo, finanziario e contabile dell'Associazione
ed ha in custodia e tutela, sotto la propria diretta responsabilità,
il patrimonio sociale. Tiene gli appositi libri contabili dei quali
cura la compilazione e la conservazione; unitamente alla relazione
amministrativa, presenta annualmente all'Assemblea dei Soci, per
l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo elaborati
in sede di Consiglio Direttivo. D'intesa con il Presidente e col
Consiglio Direttivo stabilisce la programmazione economica dell'Associazione;
gestisce in prima persona i movimenti economici ed ha la procura
per qualsiasi operazione a ciò riferita. Del suo operato
risponde al Consiglio Direttivo, che ha cura di informare periodicamente.
Art. 15) Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea
Ordinaria in numero di tre membri, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile. I Sindaci eleggono nel loro seno il Presidente del
Collegio.
Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'andamento
economico e finanziario dell'Associazione: esamina i bilanci preventivi
e consuntivi prima della loro presentazione in Assemblea, controlla
le scritture contabili, convoca l'Assemblea Ordinaria, ove a ciò
non abbiano tempestivamente provveduto gli organi competenti e ha
facoltà di convocare, per motivi urgenti e rilevanti, l'Assemblea
Straordinaria. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta
l'anno, può partecipare alle Assemblee ed ha facoltà
di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente
del Collegio dei Sindaci presenta all'Assemblea Ordinaria la relazione
di legittimità.
Art. 16) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre non
Soci nominati dall'Assemblea, che giudicheranno ex bono et aequo
senza formalità procedurali in merito alle eventuali controversie
sociali che potrebbero verificarsi. Il Collegio dei Probiviri, che
dura in carica tre anni, è rieleggibile.
SCIOGLIMENTO
Art. 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento tutti i beni patrimoniali verranno devoluti
ad Associazioni od Enti aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione
stessa, ovvero ad Amministrazioni od Enti aventi finalità
di assistenza o beneficenza, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
FORMULA FINALE
Art. 18) Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento
alle normative del vigente Codice Civile. |